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Roma, figli sfrattano il padre da casa: il Tribunale dà ragione al genitore per usucapione

Un parente che occupa un appartamento per 20 anni può diventarne proprietario per usucapione. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che con una sentenza ha dato ragione a un padre sfrattato dai figli dopo che l’uomo si era rifiutato di stipulare un regolare contratto d’affitto per una casa in cui abitava da 20 anni.
A cura di Alessia Rabbai
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Hanno sfrattato il padre da casa ma il Tribunale di Roma ha dato ragione al genitore. Protagonisti della vicenda giudiziaria riportata da La Repubblica sono un professore dell'Università La Sapienza e i suoi due figli. I fatti risalgono a vent'anni fa e riguardano un immobile di famiglia diventato proprietà dei due figli. Il padre aveva ristrutturato a sue spese l'edificio ricavandone tre appartamenti: due per i figli e uno per sé nel quale è andato a vivere, e ci ha abitato per almeno vent'anni per poi ricevere da loro la richiesta di andarsene. I legali hanno spiegato il perché della decisione presa dai loro assistiti: "In seguito alla grave crisi economica cominciata nel 2008 non sono stati più in grado di assicurare al loro genitore la detenzione a titolo gratuito". I figli infatti avrebbero chiesto al padre di firmare un regolare contratto d'affitto, cosa che l'uomo non ha accettato e di conseguenza gli hanno chiesto di lasciare la casa. Tuttavia la sentenza è andata a favore del genitore: il giudice gli ha riconosciuto di aver ampiamente dimostrato con testi e documenti di aver tenuto, in relazione all'appartamento conteso, un comportamento "come se ne fosse stato il proprietario", dichiarando in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale dell'immobile.

Un parente che occupa un appartamento per 20 anni può diventarne proprietario per usucapione

Una sentenza quella del Tribunale di Roma controcorrente rispetto alla giurisprudenza che in casi del genere sosteneva che l'occupazione anche per lungo periodo di un immobile non desse diritto alla proprietà essendo una forma di ‘tolleranza', ossia una sorta di aiuto tra familiari. L'articolo 1144 del codice civile infatti stabilisce che "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso".

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