Primi bagni in mare a Ostia, ma l’ordinanza è ancora in vigore: vietato accedere alle spiagge
Il caldo, il bel tempo e un'interpretazione dei decreti governativi che all'apparenza sembra consentire i bagni al mare, hanno convinto alcuni romani a provarci: qualcuno si è tuffato nelle acque del litorale romano, qualcuno è stato multato e qualcun altro no. In realtà, infatti, sono ancora in vigore ordinanze del comune di Roma e del comune di Fiumicino che vietano l'ingresso sulle spiagge e quindi, di conseguenza, anche i bagni in mare. L'ordinanza è valida fino al 3 maggio, ma è possibile che venga prorogata, anche perché il nuovo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla ‘fase 2' non fa riferimento alle spiagge. "Prorogato, fino al 3 maggio incluso, il ‘divieto di accesso sulle spiagge del Litorale di Roma Capitale e nelle aree in gestione ricadenti nel perimetro della riserva statale del Litorale romano e quindi nella Pineta di Castel Fusano e della Pineta delle Acque Rosse'. La deroga al provvedimento è per i mezzi e gli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità. L'inosservanza all'ordinanza comporta com'è noto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500mila euro, oltre alle conseguenze penali", è il testo dell'ordinanza del Comune di Roma. Inoltre, si ricorda, sono tuttora vietati gli spostamenti nelle seconde case o nelle case di villeggiatura.
In un aggiornamento delle ‘faq' (domande e risposte) in merito a ciò che è consentito e ciò che non lo è durante il lock down è comparso un quesito che riguarda le persone che abitano vicino al mare:
Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?
È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.
Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.
La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.