IMU 2020, 16 giugno scade la prima rata: come si calcola e come si paga a Roma
Martedì 16 giugno è fissata la scadenza per il pagamento dell'acconto dell'IMU. Con decorrenza dal primo gennaio 2020, così ha disposto la legge di Bilancio 2020, è stata eliminata la TASI, l tributo per i servizi indivisibili, ed è stata disciplinata la nuova IMU. I comuni italiani devono approvare un nuovo regolamento e le nuove aliquote entro il 31 luglio 2020, quindi per il momento il pagamento della prima rata, con scadenza, come detto, 16 giugno 2020, dovrà essere "pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019". Confermata l'esenzione dall'IMU per tutte le prime case ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, cioè abitazioni signorili, ville con parco, palazzi e castelli. Per gli Enti non commerciali è confermato il versamento in tre rate: per la prima del 16/06/2020 il versamento dovrà essere pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente (ovvero il 2019); la seconda rata del 16/12/2020 pari al 50 % dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente; la terza, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16/06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, ovvero entro il 16/06/2021, sulla base delle aliquote che saranno approvate per l'anno 2020. A Roma la scadenza della TARI è stata prorogata al 30 settembre.
Chi non deve pagare l'IMU a seguito dell'emergenza Covid-19
Non è più prevista l'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia dai pensionati AIRE che quindi dovranno effettuare il versamento della prima rata IMU entro il 16 giugno 2020. A seguito dell'emergenza Covid-19 è stata disposta l'esenzione dal pagamento per la prima rata IMU, anno 2020, per gli stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali, per gli stabilimenti termali, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (a condizione che i proprietari siano anche i gestori di queste attività).
Come si calcolano la prima e la seconda rata dell'IMU 2020
La prima rata, l'acconto 2020, ammonta alla metà di quanto versato nel 2019. Per quanto riguarda la seconda rata, il saldo, sarà un conguaglio sulla base delle aliquote che Roma Capitale approverà e che verranno pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini di legge prescritti.
Come pagare l'IMU 2020
L'IMU 2020 si potrà pagare con modello F24. Alla sezione ‘IMU e altri tributi locali' va indicato il codice castastale del comune dove si trova l'immobile (H501 è il codice del Comune di Roma). Bisogna poi barrare la casella acconto e poi inserire il codice tributo, che sarà quello della sola IMU. Di seguito tutti i codici, ma per quanto riguarda le classiche ‘seconde case' il codice da inserire è ‘3918'. Va inserito infine l'anno di riferimento, cioè 2020. Non ci sarà, al contrario degli scorsi anni, un secondo rigo da inserire per via dell'eliminazione della TASI (che solitamente aveva il codice 3961). Ad esempio (le cifre sono solo a titolo esemplificativo): nel 2019 ho pagato per in totale per IMU e TASI 100 euro, 50 euro per l'acconto e 50 euro per il saldo. Per quanto riguarda l'acconto erano suddivisi in 40 euro per IMU e 10 euro per TASI, su due righe, con due codici diversi (IMU e TASI), sul modello F24. Quest'anno, invece, il codice sarà solo uno, quello dell'IMU e per quanto riguarda l'importo sarà, in questo caso, 50 euro. Il saldo potrebbe essere di importo diverso rispetto al 2019, perché, come detto, è calcolato in base all'aliquota che sceglierà il comune di Roma.
I codici per pagare l'IMU a Roma
Come detto in precedenza il codice catastale del Comune di Roma è H501.
Questi, invece, i codici IMU:
“3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
“3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
“3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
“3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
“3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
“3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
“3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
“3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
“3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.