Ordinanza Regione Lazio per allarme Coronavirus: cosa deve fare chi arriva dalle ‘zone rosse’
Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un'ordinanza sulle "misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019". Le misure prevedono, per esempio, lo stop ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate per quanto riguarda le scuole, la sanificazione straordinaria dei mezzi pubblici e l'obbligo per chi ha soggiornato nei comuni della ‘zona rossa' di segnalare il fatto alla Asl di competenza.
Coronavirus, l'ordinanza della Regione Lazio
- Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
- i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020;
- quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione droplet).
Che cosa deve fare chi rientra dalle zone rosse
Chi è arrivato in Italia da zone ad alto rischio epidemiologico oppure dai Comuni italiani dove è stata "dimostrata la trasmissione locale del virus" deve comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Il Dipartimento lo comunica al medico di medicina generale (“MMG”) o al pediatra (“PLS”) della persona.
Se questa comunicazione avviene tra il soggetto interessato tramite Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
L'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare in base a queste informazioni:
- ricevuta al segnalazione si chiedono informazioni dettagliate e documentate sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- Se viene accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- Accertata questa necessità, l'operatore informa il medico di famiglia o pediatra del soggetto. In caso di necessità per certificazione da assenza di lavoro, si procede a rilasciare certificato.
- L'operatore sanitario deve inoltre accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). - Come funziona la quarantena:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; - Se compaiono sintomi il soggetto deve avvertire il medico di famiglia o pediatra e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva
presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale. - L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza.
Questi i comuni delle ‘zone rosse':
LOMBARDIA
Codogno
Castelgerundo
Castiglione d’Adda
Casalpusterlengo
Fombio
Maleo
Somaglia
Bertonico
Terranova dei Passerini
San Fiorano.
VENETO
Vo’ Euganeo (PD).
Mira (VE)
Questi i numeri da contattare se e solo se si arriva da zone ad alto rischio infezione