I divieti del ’46 (ancora in vigore): vietato battere i tappeti e lasciare le ‘anitre’ in cortile

E' quasi pronto il nuovo regolamento della polizia urbana di Roma, che andrà a sostituire il precedente redatto e votato nel 1946 e mai cambiato dalle successive amministrazioni comunali. Vecchi divieti, ormai obsoleti, verranno cancellati e nuove norme verranno inserite. Come quella, riporta il Messaggero, che prevede l'obbligatorietà del citofono nelle abitazioni (pena una multa da 150 euro), quella che limita la sirena degli allarmi a soli cinque minuti, la norma che vieta di sparare musica ad alto volume dagli altoparlanti dell'automobile e quella che vieta di consumare cibi e bere alcolici a bordo dei mezzi pubblici di Roma.
Il vecchio regolamento votato nel 1946 e mai cambiato
Il regolamento ancora in vigore contiene regole ormai inattuali. Per esempio l'articolo 10, sulla circolazione, allevamento e vendila dì animali, recita: E' vietato far circolare nell'interno dell'abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e di lasciar vagare galline, oche, anitre ed altri animali da cortile. E' vietato inoltre nell'interno dell'abitato l'allevamento e la tenuta di detti animali ancorché chiusi o recintati in appositi pollai o gabbie o conigliere". Gli altri articoli, non sempre conosciuti dai cittadini, riguardano le occupazioni di suolo pubblico, il gettito di rifiuti, gli scarichi, l'affissione dei manifesti, l'esposizione e la vendita di bestie macellate al di fuori dei negozi (anche questa norma ormai quasi inutile), i panni stesi all'aperto, il rispetto delle fontane pubbliche, grida e schiamazzi in strada. Forse non tutti i cittadini romani sapranno che l'articolo 5 del regolamento vieta di battere i tappeti all'alba: è infatti vietato "scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 8. Nel detto periodo la battitura o la spazzolatura è consentita soltanto: a) nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti; b) dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e fra più strade, su quelle di minore importanza quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente.