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Allarme smog a Roma: nuovo stop ai veicoli più inquinanti il 6 e il 7 gennaio

Basse temperature, assenza di precipitazioni e l’area di Roma è sempre più inquinata. Registrata ancora una concentrazione di Pm10 superiore al massimo consentito dalla legge, così la sindaca Virginia Raggi ha firmato una nuova ordinanza con limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti per le giornate del 6 e del 7 gennaio.
A cura di Redazione Roma
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Immagine di archivio: area inquinata a Roma
Immagine di archivio: area inquinata a Roma

Le basse temperature e l'assenza di precipitazioni non fanno che peggiorare la concentrazione di polveri sottili nell'aria di Roma, con il superamento dei limiti di legge dei valori di PM10 per metro cubo. Così la sindaca Virginia Raggi ha ordinato nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, in vigore già da venerdì 3 gennaio. La nuova ordinanza prescrive nuovi divieti per  lunedì 6 e martedì 7 gennaio.

Lunedì 6 gennaio: i divieti per i veicoli più inquinanti

Lunedì 6 gennaio divieto di circolazione nella Ztl Fascia Verde di Roma dalle 7.30 alle 20.30 per le seguenti classi di veicoli: ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”; autoveicoli a benzina “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”; autoveicoli a gasolio “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”. Lunedì 6 gennaio dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 stop per gli autoveicoli diesel “EURO 3”.

Martedì 7 gennaio: i divieti per i veicoli più inquinanti

Nella giornata del 7 gennaio è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per le seguenti categorie di veicoli all'interno della Ztl Fascia verde di Roma: ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”; autoveicoli a benzina “EURO 2”. Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 stop anche per gli autoveicoli diesel “EURO 3”.

Limitazioni utilizzo impianti termici

L'ordinanza ordina anche che, "sull’intero territorio comunale, gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore)" non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:

A) 18°C  negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;

B) 17°C  negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.

Le disposizioni non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

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