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Calcolo Tasi 2015 Comune di Roma: le scadenze

Il prossimo 16 giugno arriva la scadenza per versare la prima rata, esattamente la metà dell’importo totale, della Tasi, la Tassa sui servizi indivisibili, che si paga secondo aliquote e detrazioni differenti a seconda dei comuni. Tutte le informazioni sulle aliquote e le modalità di pagamento per i proprietari di immobili nel Comune di Roma.
A cura di Va.Re.
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Tasi 2015 al Comune di Roma: il prossimo 16 giugno arriva la scadenza per versare la prima rata, esattamente la metà dell'importo totale, della Tasi, la Tassa sui servizi indivisibili, che si paga secondo aliquote e detrazioni differenti a seconda dei comuni. Per quanto riguarda i romani le regole sono le stesse del 2014, con la differenza che il calcolo va fatto secondo l'attuale situazione patrimoniale. Il restante importo del pagamento andrà invece versato entro il 16 dicembre 2015. C'è anche la possibilità di pagare in unica soluzione ma sempre entro il 16 giugno. Anche quest'anno le scadenze di Imu e Tasi coincidono. Sul sito del Comune di Roma a disposizione dei cittadini un calcolatore per conoscere l'importo da versare. La Tasi andrà pagata da chi è proprietario di immobili, ed è previsto il contributo anche nel caso ci fosse nell'immobile un inquilino, che partecipa al pagamento dell'imposta. Un contributo che nel caso del Comune di Roma è del 20% del totale dell'imposta.

Tasi 2015  calcolo e aliquote a Roma

L'aliquota del 2,5 per mille, secondo le indicazioni rese note da Roma Capitale va applicata per le seguenti tipologie di immobili:

– Abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9;- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
– Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale;
– Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
– L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
– L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui.

Ecco le detrazioni dell'imposta che si applicano alle tipologie immobiliari descritte precedentemente:

– 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto dal 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;                                                     – 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto dal  1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
–  30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto dal 1° gennaio, fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

Le abitazioni principali classificate come A1, A8 e A9 e i fabbricati rurali ad uso strumentale pagheranno secondo un'aliquota dell'1,0 per mille

Tutte le altre tipologie di immobili pagheranno secondo un'aliquota dello 0,8 per mille, compresi gli inquilini di alloggi popolari regolarmente assegnati.

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